ORG. NAZIONALE

Segretario Organizzativo Nazionale
 
Vice Segretario Org. Nazionale
Marcello Parricello Parasiliti
Segretario Org. Vicario Area N. E.
Segretario Org. Vicario Area N. O.
Pietro Biscaldi
Segretario Org. Vicario Area Centro
Roberto Di Mattia
Segretario Org. Vicario Area Sud

Segretario Org. Vicario Isole
:

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COORDINAMENTO NAZIONALE

COORDINATORE NAZIONALE
DAMIANO ANGELOTTI

STATUTO DEL PARTITO

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 – Costituzione

È costituito, sotto il nome di IL PARTITO DELL’ALLEANZA un movimento politico senza scopo di lucro ed aperto a tutti coloro che, richiamandosi ai valori della Costituzione, della Libertà, della Democrazia e della Solidarietà, vogliono operare al raggiungimento delle finalità che lo stesso si propone, attraverso l’apporto pluralistico, ad ogni livello, dei suoi aderenti.

Art. 2 – Sede

La sede è stabilita in Roma all’indirizzo risultante dagli atti ufficiali.

Possono essere istituite sedi decentralizzate e periferiche, nonché sedi regionali, provinciali e locali ad opera delle rispettive segreterie su autorizzazione della Direzione Nazionale.

Art. 3 - Finalità

Il Partito si propone di porre in essere tutte le azioni idonee a:

a)      - partecipare alla vita pubblica ed istituzionale sia a livello nazionale che locale;

b)      - promuovere azioni di innovazione e di riforma del sistema politico;

c)      - favorire il dialogo e il rapporto tra le forze politiche e sociali;

d)      - stimolare la partecipazione diretta dei cittadini alla vita pubblica;

e)      - sostenere l’unità nazionale, la pace e la cooperazione fra gli stati;

f)        - elevare il ruolo dell’Italia all’interno della Comunità Europea;

g)      - adeguare ai livelli europei le condizioni socio-economiche dei cittadini;

h)      - ricostruire i rapporti tra politica e cittadini rivalutandone le reciproche funzioni;

i)        - restringere la spesa pubblica eliminando le diseconomie e gli sperperi;

j)        - propugnare la conoscenza della Costituzione e l’osservanza dei principi fondamentali.

k)      - rinnovare all’interno delle istituzioni i principi di rappresentatività e di servizio;

l)        - riconoscere la diversità, la multirazzialità e la libera espressione di fede;

m)   - operare per il riconoscimento dei diritti fondamentali e primari dei cittadini;

n)      - ricondurre ogni azione pubblica e privata a principi di legalità e di responsabilità;

o)      - provvedere ad un’azione di recupero da ogni forma di devianza;

p)      - eliminare ogni forma di privilegio, di intolleranza e di disuguaglianza sociale;

q)      - produrre idee e programmi rivolti allo sviluppo socio-economico del Paese;

r)       - rimuovere le sacche di povertà e di disagio delle classi meno abbienti;

s)      - sostenere i diritti delle famiglie secondo principi di equità sociale;

t)        - rivalutare il reddito dei lavoratori rapportandolo ai bisogni ed al costo della vita;

u)      - far crescere i livelli di occupazione secondo il principio delle pari opportunità;

v)      - incentivare la crescita del sistema produttivo e lo sviluppo dei mercati;

w)    - rapportare l’imposizione fiscale alle reali capacità economiche dei contribuenti;

x)      - creare condizioni di sicurezza sul lavoro ed in ogni altro ambito sociale;

y)      - costruire, attraverso le grandi opere, un’Italia al passo con i tempi;

z)      - salvaguardare il territorio rapportando all’ecocompatibilità le azioni di sviluppo;

Finalità e programmi più articolati verranno definiti attraverso la stesura del Manifesto Nazionale e di altri documenti ufficiali emessi dagli Organismi dirigenti nazionali e ratificati dall’Assemblea.

SEZIONE PRIMA

Degli aderenti

Art. 4 - Adesione

L'adesione al Partito dell’Alleanza comporta la condivisione e la implicita aderenza allo Statuto ed al Manifesto Nazionale, l'accettazione dei programmi, la sottoscrizione della domanda ed il pagamento della quota associativa stabilita dalla Direzione Nazionale.

Art. 5 – Perdita della qualifica di aderente

La qualifica di aderente e le conseguenti prerogative si perdono per

a) – recesso volontario;

b) - attività in contrasto con i fini del movimento o per comportamento scorretto.

c) - morosità nel pagamento della quota associativa;

Nel caso prospettato alla lettera b), il provvedimento di decadenza della qualifica di aderente è adottato dall'Assemblea sentito il Collegio dei Garanti.

Nelle more del provvedimento, e per particolari motivazioni di urgente opportunità, la Direzione Nazionale può emettere un provvedimento di sospensione cautelativa.

SEZIONE SECONDA

Degli Organismi dirigenti Centrali

Art. 6 - Sono organi del Partito

- l'Assemblea Nazionale;

- il Presidente Nazionale;

- il Comitato di Presidenza;

- il Segretario politico;

- il Comitato di Segreteria;

- il Coordinatore Nazionale;

- il Congresso Nazionale.

Art. 7 – Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è formata da tutti gli aderenti al Movimento, ed è convocata e presieduta dal Presidente Nazionale.

Si riunisce almeno una volta l’anno, e ogni qualvolta il Gruppo di Coordinamento lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un quarto degli aderenti.

L'avviso di convocazione deve essere inviato alle segreterie regionali e provinciali almeno dieci giorni prima della data fissata per la Assemblea e deve contenere l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione.

Le segreterie provinciali provvederanno a diramare l’invito alle segreterie locali le quali avviseranno i soci con l’affissione in bacheca dell’invito in forma integrale.

L'Assemblea, regolarmente convocata, si intende validamente costituita con la presenza di almeno 1/4 degli aderenti in prima convocazione, ed in seconda con la presenza di almeno 1/2 dei segretari regionali.

Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

I nuovi aderenti possono esercitare il diritto di voto trascorsi tre mesi dal versamento della quota associativa.

Le nomine di cui al punto c) dell'art. 8 sono effettuate con la presenza in Assemblea di almeno 1/3 degli aderenti.

Le deliberazioni di cui al punto d) dell'art. 8 sono assunte con la presenza in Assemblea di almeno la metà più uno degli aderenti.

Art. 8 - Compiti dell'Assemblea.

L'Assemblea è l'Organo principale del Partito e ad essa è riservata la funzione di indirizzo politico.

Sono inoltre compiti dell'Assemblea:

a)      - approvare il bilancio consuntivo annuale;

b)      - ratificare la quota associativa annuale;

c)      - eleggere il Presidente, i membri del Comitato di Presidenza, il Collegio dei Garanti;

d)      - eleggere il Coordinatore ed il segretario Organizzativo Nazionale;

e)      - modificare il numero dei componenti dei Comitati la cui nomina è di sua competenza;

f)        - deliberare in merito alle modifiche dello Statuto, del nome e del simbolo del Partito;

g)      - assumere ogni altra funzione demandata dallo Statuto e dai regolamenti interni.

Le cariche elette dall’Assemblea hanno la durata di un triennio e possono essere confermate.

Le elezioni avvengono a scrutinio segreto.

Art. 9 – Il Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale rappresenta l’unità del Partito del quale esercita il ruolo di rappresentante istituzionale e di garante.

È il custode della dignità del Partito e del Simbolo.

Convoca e presiede il Comitato di Presidenza e il Collegio dei Garanti.

Ha la prerogativa di integrare il Comitato di Presidenza con la nomina di membri suppletivi in ragione di1/3 dei suoi componenti.

Nomina il Capo di Gabinetto stabilendone i compiti all’interno delle prerogative del suo mandato.

Costituisce il punto di riferimento per tutti gli Organi Nazionali.

Art. 10 – Il Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è eletto dall’Assemblea ed è composto da 9 membri elevati ad un massimo di 12 qualora intervengano nomine di diritto presidenziale.

Ad esso sono demandate funzioni di collaborazione con il Presidente e di indirizzo generale.

Il Comitato di Presidenza è convocato dal Presidente ogni qualvolta se ne richiede l’opportunità o la necessità e le sue decisioni sono di indirizzo alle linee generali del Partito.

Art. 11 – Il Segretario politico

Al Segretario politico è demandato il compito di rappresentare il Partito nelle sedi politiche ad ogni livello, assumendosi la responsabilità delle decisioni che vengono assunte tenendo in debito conto gli indirizzi del Comitato di Presidenza, le decisioni della Segreteria politica e i deliberati dell’Assemblea.

Al Segretario politico è riservato il diritto di integrare la Segreteria politica con la nomina diretta di altri membri pari ad 1/3 dei suoi componenti, e di nominare il suo portavoce e il consigliere politico.

Art. 12 – La Segreteria politica

La Segreteria politica è composta da 9 membri eletti dall’Assemblea e può essere integrato sino ad un massimo di 12 membri in seguito a nomine dirette del Segretario.

La Segreteria politica determina le azioni politiche del Partito tenendo conto degli indirizzi del Comitato di Presidenza e dei deliberati assembleari.

I deliberati e gli indirizzi della Segreteria sono vincolanti per il Segretario Politico.

Nelle decisioni di carattere determinante come le candidature politiche nazionali e regionali, la Segreteria si avvale dell’apporto delle Segreterie politiche regionali che vi partecipano a pieno titolo.

Art. 13 – Il Coordinatore Nazionale

Il Coordinatore Nazionale costituisce il “trait d’union” tra i diversi organismi nazionali e periferici. Coordina ogni azione o iniziativa del Partito e, in particolare, le campagne elettorali e di pubblicità, le riunioni, i convegni ed i congressi in sede nazionale, collaborando, anche in sede locale, con gli organismi dirigenti periferici.

Il Coordinatore Nazionale può formare un Comitato di coordinamento nominandone i membri.

Art. 14 – Il Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale è formato dai delegati nazionali e periferici secondo le norme dettate dal relativo regolamento.

Elegge il Segretario e la Segreteria politica ed ha compiti di indirizzo sulle linee del Partito.

Le cariche elette dal Congresso hanno la durata di un triennio.

Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto.

Art. 15 – Norma di garanzia

Nelle elezioni degli Organismi dirigenti nazionali e locali deve essere rispettata la rappresentanza degli eventuali gruppi di minoranza, previa espressa dichiarazione di voto.

SEZIONE TERZA

Dell’Organizzazione

Art. 16 – Il Segretario organizzativo

Il Segretario organizzativo presiede l’intera organizzazione del Partito ed è garante dei diritti dei gruppi di minoranza. Cura l’organizzazione delle iniziative e degli eventi interni ed esterni intervenendo, ove richiesto o ove si renda opportuno, anche in sede locale.

Il Segretario organizzativo può nominare a supporto della sua azione un Comitato ristretto indicandone all’interno il Segretario vicario.

Art. 17 - Dipartimenti

Al fine di strutturare il Partito secondo principi di interpolazione con le diverse tipologie della società civile e dei diversi campi di attività economiche e culturali, vengono istituiti i Dipartimenti con compiti di studio e di ricerca di idonee soluzioni alle problematiche generali e contingenti.

I dipartimenti si sviluppano in sede nazionale e periferica in relazione alla peculiarità specifica delle singole realtà territoriali.

SEZIONE QUARTA

Dell’Amministrazione

Art. 18 – Il Segretario Amministrativo

Al Segretario amministrativo è demandata l’amministrazione contabile del Partito.

Il segretario amministrativo è nominato dal Comitato di Presidenza. Ha la legale rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio relativamente alle vertenze di carattere economico amministrativo, ed è responsabile della gestione patrimoniale e finanziaria a livello centrale dell’organizzazione del partito, in attuazione dei programmi approvati dai competenti organi.

Il segretario amministrativo ha, a tal fine, il potere di compiere, sulla base delle deliberazioni degli organi nazionali competenti, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

E’ altresì abilitato alla riscossione delle quote associative e dei contributi degli iscritti, nonché dei finanziamenti previsti dalla legge, con delega a compiere tutti gli atti a tal fine necessari.

Per l’espletamento delle pratiche contabili e fiscali può avvalersi di idonee consulenze.

Art. 19 - Fondi

I fondi del Partito sono costituiti dalle quote associative annuali degli aderenti, dal finanziamento pubblico, dai contributi volontari degli aderenti e dei cittadini, dai proventi di eventuali iniziative di autofinanziamento, nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

In caso di scioglimento del Movimento, l'Assemblea delibera la destinazione degli eventuali fondi.

Art. 20 - Collegio dei Revisori

A garanzia della tutela del patrimonio economico del Partito e della corretta gestione dei fondi, verrà istituito apposito Collegio dei Revisori nel rispetto delle norme vigenti in materia.

SEZIONE QUINTA

Norme integrative

Art. 21 – Sviluppo del Partito

Ove lo sviluppo del Partito richieda l’istituzione di ulteriori organismi qui non previsti, gli Organi dirigenti potranno procedere alla configurazione di Uffici e Comitati di vario genere che possano garantire un più ampio ed organico assetto all’organizzazione generale.

Art. 22 – Regolamentazione interna

Per un migliore assetto interno dei singoli Organi ed Uffici, saranno emessi appositi regolamenti che, nel rispetto delle norme generali, della pluralità democratica delle componenti e della sovranità dell’Assemblea, diano garanzia di idoneo e corretto funzionamento.

SEZIONE QUINTA

Norme transitorie e finali

Art. 23 – Distribuzione delle cariche

In sede costitutiva del Partito, le cariche dirigenti nazionali vengono fissate dai Soci fondatori che assumono le funzioni proprie dell’Assemblea.

In sede di avvio dell’organizzazione interna, la formazione dei singoli organismi è di pertinenza dei Dirigenti nominati ed è sottoposta a ratifica dei Soci fondatori.

La gestione provvisoria politico amministrativa del Partito potrà avere, nel rispetto del dettato dell’art. 8, la durata massima di tre anni solari e può essere interrotta su richiesta di apposita mozione avanzata da almeno 1/3 degli iscritti alla scadenza di ogni singolo anno.

Alla scadenza del triennio, o entro un mese dalla mozione di cui al terzo comma, gli Organi dirigenti nominati in sede costitutiva sono tenuti alla convocazione degli iscritti che procederanno alla formazione dell’Assemblea generale ed alla definizione dell’assetto ordinario.

Art. 24 – Espletamento pratiche burocratiche di avvio

I soci fondatori, in sede costitutiva, daranno espressa delega di rappresentanza per l’espletamento della pratiche burocratiche necessarie alla registrazione ed alla regolarizzazione degli atti presso gli uffici competenti, all’apertura di Conti correnti per la gestione economico amministrativa, di caselle postali e per ogni altra incombenza propedeutica al buon funzionamento del Partito.

Art. 25 – Norma finale

Per quanto non espresso nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e delle leggi che regolamentano l’assetto dei partiti politici.

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